Sez. L, Sentenza n. 3470 del 27/05/1980 (Rv. 407317 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - CLAUSOLE CONTRATTUALI COLLETTIVE SULLA MATERIA - NULLITA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - CLAUSOLE CONTRATTUALI COLLETTIVE SULLA MATERIA - NULLITA - CONDIZIONI.*
Per determinare il compenso per il lavoro straordinario degli addetti a pubblici servizi di trasporto in concessione, la paga ordinaria va determinata tenendo conto non solo dei ratei delle mensilita aggiuntive, ma di tutte le componenti aventi il carattere della continuita, dell'obbligatorieta e della determinatezza o determinabilita. Pertanto, qualora l'interpretazione dei contratti ed accordi collettivi di diritto comune dovesse portare ad individuare un concetto limitativo di retribuzione, le relative clausole sono assolutamente nulle, in quanto contrarie a principi di natura imperativa, e inapplicabili. (V 1856/79, mass n 398238 sulla seconda parte; (Conf 960/78, mass n 390297 sulla prima parte; (Conf 3814/77, mass n 387479 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)