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Sez. 4, Sentenza n. 12117 del 26/04/1989 Ud. (dep. 13/09/1989) Rv. 182049 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - RETROMARCIA - ANORMALITÀ DELLA MANOVRA - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - RAVVISABILITÀ - CAUTELE NECESSARIE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182049-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - RETROMARCIA - ANORMALITÀ DELLA MANOVRA - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - RAVVISABILITÀ - CAUTELE NECESSARIE - RAGIONE.*

In materia di circolazione stradale, la manovra di retromarcia va ritenuta operazione assolutamente anomala e perciò deve essere eseguita in condizioni di assoluta sicurezza; quando, cioè, sussiste la certezza matematica della completa assenza di pericolo. Invero, nel concetto di immissione nel flusso della circolazione deve comprendersi anche il caso del conducente che arresti il veicolo e proceda poi in retromarcia sulla stessa corsia. Tale operazione si compone, infatti, di due fasi: l'arresto del veicolo e l'inversione della direzione di marcia; l'una comportante la momentanea cessazione della corsa del veicolo che, così, si distacca dal flusso della circolazione in quel senso, l'altra implicante la marcia dello stesso in senso contrario a quella che si svolge sulla corsia. (V mass n 101956; (V mass n 165852; (Conf mass n 179023).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)