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Sez. 4, Sentenza n. 307 del 07/02/1966 Ud. (dep. 07/07/1966) Rv. 101956 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - RETROMARCIA - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
Stato
decisa il 1966-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101956-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PRECEDENZA - IMMISSIONE NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE - RETROMARCIA - INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*

Il conducente di veicolo che intende effettuare una delle manovre previste nel comma settimo dell'art 105 cod strad (immissione nel flusso circolatorio, retromarcia, inversione del senso di marcia) deve dare la precedenza agli altri utenti della strada. Ove non abbia sufficiente visibilita, per cui non possa scorgere tempestivamente i veicoli favoriti sopraggiungenti, deve astenersi dal compiere in quel punto la manovra.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)