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Sez. U, Sentenza n. 1399 del 23/02/1990 (Rv. 465503 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - IMPUGNAZIONE - DECISIONE DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNAZIONE - APPELLO - RECLAMO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465503-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - IMPUGNAZIONE - DECISIONE DEL TRIBUNALE - NATURA - IMPUGNAZIONE - APPELLO - RECLAMO - INAMMISSIBILITÀ.*

In Sede d'impugnazione, davanti al tribunale, del provvedimento del consiglio nazionale dei dottori commercialisti in materia di iscrizione all'albo professionale, il tribunale medesimo, ancorché con rito camerale, decide mediante sentenza (art. 28 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067). Tale sentenza, pertanto, in difetto di diversa previsione, è impugnabile con appello, non con reclamo ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., riguardando questa norma solo i decreti camerali. (V 2102/73, mass n 365290; (V 2050/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)