Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 18/07/1973 (Rv. 365290 - 01)
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - DECRETI DELLA CORTE DI APPELLO CON IL RITO CAMERALE - NON RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - SENTENZE EMANATE IN CAMERA DI CONSIGLIO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE - RICORRIBILITA.*
GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - DECRETI DELLA CORTE DI APPELLO CON IL RITO CAMERALE - NON RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - SENTENZE EMANATE IN CAMERA DI CONSIGLIO NEI CASI STABILITI DALLA LEGGE - RICORRIBILITA.*
Mentre restano non impugnabili per Cassazione, nonostante il disposto dell'art 111 cost, i decreti della Corte d'appello nei procedimenti in camera di consiglio, di cui all'art 739, comma terzo, cod proc civ, e ammissibile il normale ricorso per Cassazione se e stata emessa in Sede camerale, come prescritto, una sentenza, la quale deve trovare il suo regime di impugnazione nelle norme che disciplinano in generale il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado. (Conf 824/71; 3009/69; 3022/67).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)