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Sez. 2, Sentenza n. 3605 del 06/08/1977 (Rv. 387214 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - AL TERZO - RISPETTIVO VALORE.*
Stato
decisa il 1977-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387214-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE - AL TERZO - RISPETTIVO VALORE.*

Puo attribuirsi valore confessorio solo alla dichiarazione che, sia in relazione alla sua provenienza che in relazione al soggetto favorito, riguarda coloro che sono parti nel giudizio nell'ambito del quale la dichiarazione viene in considerazione come fonte di prova, mentre la dichiarazione resa da una di tali parti ad un terzo costituisce una fonte di cognizione liberamente apprezzabile dal giudice, che non acquisisce, cioe, valore privilegiato e che non esclude la possibilita del ricorso ad ogni altro comune mezzo istruttorio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)