Sez. 2, Sentenza n. 7257 del 17/05/2002 (Rv. 554517 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - IN GENERE | Giudizio di Cassazione - Produzione del piano regolatore - Ammissibilità - Produzione di altre certificazioni - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - IN GENERE
Il piano regolatore di un comune costituisce norma di carattere secondario (soggetta a pubblicazione presso il comune stesso) sicché il giudice non è tenuto a conoscerne né a ricercarne d'ufficio il contenuto, incombendo, per converso, sulla parte interessata un'onere di allegazione anche in sede di giudizio per Cassazione, non ostandovi il divieto stabilito dall'art. 372, prima parte, cod. proc. civ., norma che si pone, viceversa, come assolutamente ostativa alla produzione di qualsivoglia ulteriore certificazione o documentazione relativa al piano stesso (nella specie, certificazione attinente alla circostanza che la zona in cui sorgevano i manufatti oggetto della controversia ricadeva in zona di tipologia urbanistica E, e cioè in zona agricola).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)