diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4934 del 28/10/1978 (Rv. 394658 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - NOZIONE - FATTISPECIE (DESTINAZIONE DEL FONDO, GIA AD ORTO E FRUTTETO, A DEPOSITO DI LEGNAME E AD OFFICINA DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI).*
Stato
decisa il 1978-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394658-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - NOZIONE - FATTISPECIE (DESTINAZIONE DEL FONDO, GIA AD ORTO E FRUTTETO, A DEPOSITO DI LEGNAME E AD OFFICINA DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI).*

In tema di risoluzione dei contratti agrari sottoposti a proroga legale, dall'art 4 lettera a) del dll n 157 del 1945, per inadempimento, la risoluzione del contratto puo essere pronunciata solo se lo inadempimento stesso rivesta carattere di gravita e non sia soltanto di importanza "non scarsa", com'e richiesto dall'art 1455 cod civ per il contratto in generale. Ed integra un inadempimento grave il comportamento del coltivatore che contrasti con l'essenza del contratto e con l'interesse del concedente, si da costituire ostacolo insormontabile alla continuazione del rapporto. (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, che aveva ravvisato il grave inadempimento nell'avere il coltivatore destinato il fondo gia coltivato a ortaggi ed alberi da frutto, a deposito di legname ed officina di riparazione di autoveicoli).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)