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Sez. L, Sentenza n. 17332 del 30/08/2004 (Rv. 576366 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Diritto all'integrazione al minimo - Requisito reddituale ex art. 6 D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - Determinazione - Somme ricevute a titolo di arretrati relativi a anni precedenti - Inclusione nei redditi dell'anno considerato - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576366-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, non può esser verificata includendo - secondo un criterio di cassa - nel computo dei redditi dell'anno considerato anche la somma percepita per competenze relative ad anni precedenti allorché esse consistano in arretrati di integrazione al minimo della stessa pensione che è stata poi riportata definitivamente a calcolo per effetto della corresponsione degli arretrati stessi, atteso che il pagamento della stessa prestazione oggetto della obbligazione di legge (la integrazione al minimo) non può essere di ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, dovendosi valutare la condizione patrimoniale che rileva per stabilire la spettanza o meno della prestazione riguardo soltanto ai redditi diversi dalla prestazione previdenziale stessa. Tale principio emerge anche dal comma primo dell'art. 6 cit., secondo il quale non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al minimo, poiché la cosiddetta integrazione al minimo della pensione è una componente della pensione stessa. (Nella specie la S.C. ha rilevato che in caso contrario si giungerebbe all'aberrante conseguenza che, pagando in ritardo la cristallizzazione della pensione integrata al 30 settembre 1983, l'Inps impedirebbe il diritto al mantenimento della cristallizzazione per il periodo successivo, mentre ciò non accadrebbe se il pagamento fosse stato tempestivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 4 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)