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Sez. L, Sentenza n. 5936 del 24/03/2004 (Rv. 571517 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione sociale - Determinazione - Linee reddituale - Somme ricevute a titolo di arretrati relativi a anni precedenti - Inclusione nei redditi dell'anno considerato.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571517-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

In ogni caso di tutela previdenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, deve essere considerata ogni disponibilità attuale di mezzi economici, ivi compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata, a meno che non siano stati espressamente esclusi dalla legge, come previsto ai fini della concessione dell'assegno sociale. Ne consegue che, anche nel caso di pensione sociale, in mancanza di analoga previsione, si applica il principio generale della computabilità nei redditi dell'anno di riferimento delle somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)