Sez. 3, Sentenza n. 11614 del 18/11/1998 (Rv. 520791 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanzia - Leasing traslativo e leasing di godimento - Differenze.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Ricorre la figura del leasing di godimento allorquando: l'insieme dei canoni di cui il contratto prevede il pagamento per l'arco della sua durata è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in godimento del bene e lascia non coperta una non irrilevante parte di questo capitale, il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente altezza, è prevista un'alternativa all'opzione sotto forma di rinnovazione del contratto. Al contrario, se l'insieme dei canoni che devono essere pagati dal conduttore remunera interamente il capitale impiegato nell'operazione e il prezzo di opzione è in rapporto a quell'insieme sostanzialmente irrilevante, in questo caso per accertare se si è in presenza di un leasing traslativo ovvero di un leasing di godimento occorre porre a raffronto, non l'insieme dei canoni e il prezzo d'opzione, ma il prevedibile valore residuo del bene alla scadenza del contratto e il prezzo d'opzione, perché se il primo sopravanza in modo non indifferente il secondo, ciò sta a significare che i canoni hanno incluso per una parte il corrispettivo del valore d'uso e per un'altra il corrispettivo del valore d'appartenenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)