Sez. 1, Sentenza n. 5573 del 13/12/1989 (Rv. 464579 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - LEASING FINANZIARIO - DIVERSE IPOTESI - CANONE COSTITUENTE IL CORRISPETTIVO DEL SOLO GODIMENTO O ANCHE DEL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DEL BENE - INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE - IRRILEVANZA O INCIDENZA RISPETTIVA SULLE PRESTAZIONI GIÀ ESEGUITE - SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELL'UTILIZZATORE E MANCANZA DI SUBINGRESSO DELLA CURATELA NEL RAPPORTO - DIRITTI DELLA SOCIETÀ DI LEASING NELLE DUE DIVERSE IPOTESI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - LEASING FINANZIARIO - DIVERSE IPOTESI - CANONE COSTITUENTE IL CORRISPETTIVO DEL SOLO GODIMENTO O ANCHE DEL DEFINITIVO TRASFERIMENTO DEL BENE - INADEMPIMENTO DELL'UTILIZZATORE - IRRILEVANZA O INCIDENZA RISPETTIVA SULLE PRESTAZIONI GIÀ ESEGUITE - SOPRAVVENUTO FALLIMENTO DELL'UTILIZZATORE E MANCANZA DI SUBINGRESSO DELLA CURATELA NEL RAPPORTO - DIRITTI DELLA SOCIETÀ DI LEASING NELLE DUE DIVERSE IPOTESI.*
In tema di risoluzione per inadempimento del cosiddetto "leasing finanziario" (o "locazione finanziaria"), occorre distinguere l'ipotesi in cui il rapporto persegua essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento, per un'utilizzazione del bene da parte del cessionario durante tutto il periodo della sua potenziale attitudine all'impiego economico, e, quindi, con una previsione dei canoni su base essenzialmente corrispettiva di tale godimento, la quale relega a pattuizione marginale ed accessoria l'eventualità del trasferimento alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione, dall'ipotesi in cui il rapporto stesso sia indirizzato anche a tale trasferimento, in quanto le parti, in relazione al permanere a detta scadenza di un apprezzabile valore residuo del bene, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, assegnano a quei canoni pure la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo. Nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni già eseguite (art. 1458 primo comma cod. civ.), mentre, nel secondo caso, si verifica tale retroattività, con il conseguenziale diritto delle parti di ottenere la restituzione di quanto prestato, con l'applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall'art. 1526 cod. civ. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà. Sulla base della riportata distinzione, ed in applicazione delle regole di cui agli artt. 72 e 73 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, si deve ritenere, ove sopravvenga il fallimento dell'utilizzatore, ed in Mancanza di subingresso della curatela nel rapporto, che alla società di "leasing" spetta oltre alla restituzione del bene in ogni caso, nel primo, un credito chirografario corrispondente all'entità dei canoni maturati alla data della dichiarazione di fallimento, restando esclusa ogni ulteriore ragione creditoria per il periodo successivo, fino alla effettiva restituzione del bene (stante la sospensione del rapporto per effetto della procedura concorsuale); nel secondo caso, invece, ferma rimanendo l'esclusione di ogni credito per il periodo posteriore alla apertura del fallimento, gli compete, oltre alla restituzione dei ratei pagati eventualmente, soltanto l'equo compenso contemplato dal citato art. 1526 cod. civ.. (V 5623/88, mass n 460173; (V 8766/87, mass n 456162; (V 3023/86, mass n 446033).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1526, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)