Sez. 5, Sentenza n. 11352 del 03/09/2001 (Rv. 549139 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Corrispettivi delle cessioni di merci a prezzi inferiori al costo - Utilizzazione al fine della individuazione del ricarico medio, sul costo, operato nelle vendite - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i corrispettivi delle cessioni di merci a prezzi inferiori al costo, pur dovendo essere considerati ricavi, non determinano alcun utile nell'ambito dell'attività dell'impresa, giacché comportano una variazione negativa del reddito risultante dal conto economico per effetto del concorso nella determinazione dello stesso delle rimanenze finali del magazzino, imposta ai fini fiscali anche dal testo previgente dell'art. 59, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'includibilità del risultato economico di queste cessioni tra le perdite di esercizio esclude, quindi, l'omogeneità di tali ricavi con quelli derivanti dalle cessioni effettuate a prezzi remunerativi e la possibilità di una loro utilizzazione al fine dell'individuazione del ricarico medio sul costo operato nelle vendite, in quanto la stessa ne consentirebbe una duplicazione dell'influenza negativa sui profitti, dei quali, oltre a compensare l'ammontare, concorrerebbe anche a determinare l'entità.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)