Sez. 6, Sentenza n. 10083 del 19/03/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184848 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - LOCALI ED ESERCIZI DI PRODUZIONE, VENDITA E CONSUMO - AUTORIZZAZIONI SANITARIE - GESTIONE DI ESERCIZIO SENZA L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA - GIUSTIFICAZIONI IRRILEVANTI AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - RATIO.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - LOCALI ED ESERCIZI DI PRODUZIONE, VENDITA E CONSUMO - AUTORIZZAZIONI SANITARIE - GESTIONE DI ESERCIZIO SENZA L'AUTORIZZAZIONE SANITARIA - GIUSTIFICAZIONI IRRILEVANTI AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - RATIO.*
Nel caso di gestione di Esercizio senza la prescritta autorizzazione sanitaria, di cui all'art. 2 legge 30 aprile 1962, n. 283, non hanno Rilevanza le giustificazioni dell'imputato di avere assunto informazioni presso la pubblica amministrazione, ma di non avere raccolto notizie circa l'Obbligo, nel suo caso della autorizzazione predetta. Infatti, solo un comprovato atteggiamento positivo della pubblica amministrazione competente, e non quello meramente negativo denunciato, può, in relazione all'art. 5 cod. pen. (ignoranza della legge penale), essere preso in considerazione al fine di escludere l'elemento soggettivo dell'indicato reato contravvenzionale. (Conf. 129887, 123269).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)