Sez. 1, Sentenza n. 4435 del 27/09/1974 Ud. (dep. 24/04/1975) Rv. 129887 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - EFFICACIA SCUSANTE - CONDIZIONI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - EFFICACIA SCUSANTE - CONDIZIONI.*
In materia contravvenzionale l'agente non puo invocare la propria buona fede quando l'errore sia dipeso da ignoranza della legge penale, la quale non scusa, giusta il disposto dell'art 5 cod pen. la buona fede puo invece operare quando sia intervenuto un elemento positivo, estraneo all'agente, che abbia fatto sorgere in lui la convinzione della liceita della propria condotta, quale un provvedimento della pubblica amministrazione, sempre che tale convinzione sia ragionevole ed immune da colpa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)