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Sez. U, Ordinanza n. 23109 del 16/11/2010 (Rv. 614849 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Richiesta d'ufficio del regolamento di giurisdizione ex art. 59 della legge n. 69 del 2009 - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614849-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Anche nei giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 può essere chiesto d'ufficio il regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge stessa, sia perché quest'ultima, all'art. 58, limita l'applicazione nei giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore alle sole disposizioni che modificano il codice di procedura civile e le relative norme di attuazione, in tal modo facendo ritenere, secondo un'interpretazione letterale, che per l'art. 59, in difetto di esplicite previsioni contrarie, vale il principio per il quale le regole di natura processuale diverse da quelle specificamente indicate dal predetto art. 58 sono di immediata applicazione, sia perché lo strumento processuale del regolamento di giurisdizione chiesto d'ufficio trova la sua ragion d'essere nella divisione funzionale ed organizzativa delle giurisdizioni che, non diversamente da quanto previsto per la competenza, ed anzi a maggior ragione, non ammette la possibilità che il giudice di un ordine diverso, negando di avere nel caso giurisdizione, possa poi imporla al diverso giudice che egli indica.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)