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Sez. 5, Sentenza n. 8365 del 26/09/2013 Ud. (dep. 21/02/2014) Rv. 259034 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mancata consegna della persona estradata - Rilevanza ai fini dell'esercizio della giurisdizione penale - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259034-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

La mancata consegna della persona che sia stata estradata non condiziona - in virtù dell'art. 1 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300 - l'esercizio della giurisdizione penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)