Sez. 3, Sentenza n. 3344 del 02/06/1984 (Rv. 435370 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURATORE - MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO NEL TERMINE DILATORIO - OBBLIGAZIONI RISARCITORIE ACCESSORIE DELL'ASSICURATORE - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - IRRILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA CONTRO L'ASSICURATORE - MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO NEL TERMINE DILATORIO - OBBLIGAZIONI RISARCITORIE ACCESSORIE DELL'ASSICURATORE - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE DI POLIZZA - IRRILEVANZA.*
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (o dei natanti), l'obbligazione dell'assicuratore, a fronte della richiesta del danneggiato ex art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, avendo ad oggetto il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza del contratto assicurativo, è un'obbligazione di valuta soggetta al limite del massimale di polizza, mentre alla correlativa scadenza del termine dilatorio (di sessanta giorni) l'insorgenza degli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ. in relazione alla richiesta del danneggiato, che - ove debitamente corredata - si configura come atto di messa in mora, comporta l'accessoria obbligazione risarcitoria dell'assicuratore stesso in ordine agli interessi moratori ed all'eventuale maggior danno (compreso quello da sopravvenuta svalutazione monetaria), che il danneggiato deduca e dimostri, del tutto svincolata da quel limite, ove l'assicuratore non abbia adempiuto l'Obbligo, su di lui gravante, omettendo di valutare, con la diligenza dovuta, il fondamento della pretesa risarcitoria e di corrispondere, nel detto termine di legge, l'indennizzo. (V 5218/83, mass n 430091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)