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Sez. 3, Sentenza n. 369 del 25/01/1985 (Rv. 438577 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PRESTAZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO DANNEGGIATO - OMISSIONE INGIUSTIFICATA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI E DI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1985-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438577-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGAZIONE DELL'ASSICURATORE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - PRESTAZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO DANNEGGIATO - OMISSIONE INGIUSTIFICATA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI E DI RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO.*

L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile degli autoveicoli e natanti ha natura di debito di valuta anche nei confronti del danneggiato il quale agisce direttamente contro esso assicuratore ex art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Conseguentemente l'assicuratore risponde, di norma, solo nei limiti del massimale di polizza per il debito di risarcimento gravante sull'assicurato. Tuttavia, se non esegue nel tempo dovuto, senza valida giustificazione, la prestazione nei confronti del terzo danneggiato, assume verso quest'ultimo - in conseguenza del mancato assolvimento dell'Onere di attivarsi per ottenere la liberazione del debito - una accessoria, coordinata obbligazione risarcitoria secondo i principi e la disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ., ossia è tenuto a corrispondergli gli interessi moratori e a risarcirgli l'eventuale maggior danno, in ipotesi ragguagliato alla intervenuta riduzione del potere di acquisto della moneta, sempre che, in quest'ultimo caso, il creditore dimostri di aver subito un ulteriore concreto pregiudizio per il ritardo, sia fornendo la prova di circostanze particolari, sia deducendo l'esistenza di una situazione che faccia ragionevolmente presumere il maggior danno. (V 3491/84, mass n 435503; (V 3428/84, mass n 435440; (V 3344/84, mass n 435370; (Conf 3247/84, mass n 435290; (Conf 2996/84, mass n 435039; (Conf 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)