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Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 09/06/1973 (Rv. 364561 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ALL'ENEL - NELLE MORE DEL GIUDIZIO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - MANCATA ESTROMISSIONE DELL'IMPRESA - PROSECUZIONE DEL PROCESSO E PRONUNCIA DELLA SENTENZA NEI SOLI CONFRONTI DELL'ENEL - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1973-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364561-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ALL'ENEL - NELLE MORE DEL GIUDIZIO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - MANCATA ESTROMISSIONE DELL'IMPRESA - PROSECUZIONE DEL PROCESSO E PRONUNCIA DELLA SENTENZA NEI SOLI CONFRONTI DELL'ENEL - VALIDITA.*

Il trasferimento di un'impresa elettrica all' ENEL, ai sensi della legge di nazionalizzazione 6 dicembre 1962 n 1643, realizza un'ipotesi di successione a titolo particolare che, se avvenuta nel corso del processo, rende applicabile l'art 111 cod proc civ. in tal caso puo ritenersi che detta norma abbia trovato applicazione e che non difetti l'integrita del contraddittorio allorche malgrado l'assenza di una formale estromissione dell'impresa dal giudizio, il procedimento sia continuato e la sentenza sia stata emessa nei soli confronti dell' ENEL, citato dalle controparti e le pertinenze, con il loro inequivoco comportamento, abbiano manifestato sia pure tacitamente il loro consenso alla estromissione. (V 2759/70, mass n 349239).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 110, DPR 04/02/1963 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)