Sez. U, Sentenza n. 4018 del 20/04/1998 (Rv. 514652 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - FERROVIERI - IN GENERE | Opafs - Soppressione ex. art. 1 comma quarantatreesimo legge n. 537 del 1993 e successione della società Ferrovie dello Stato - Successione a titolo particolare - Configurabilità - Successione nelle more del giudizio - Mancata espromissione dell'Opafs - Prosecuzione del processo e pronunzia della sentenza nei soli confronti della S.p.A. Ferrovie dello Stato - Validità - Fondamento.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - FERROVIERI - IN GENERE
Il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato S.p.A. del personale e del patrimonio dell'Opafs, nonché dei rapporti attivi e passivi dell'ente stesso disposta dall'art. 1 comma quarantatreesimo legge n. 537 del 1993, ha determinato una ipotesi di successione fra enti a titolo particolare, che, realizzandosi nel corso del processo, rende applicabile la disciplina di cui all'art. 111 proc. civ.; tuttavia, anche in assenza di una formale espromissione dell'Opafs, deve ritenersi integro il contraddittorio quando il procedimento sia proseguito e la sentenza sia stata emessa nei confronti del solo ente successore, atteso che, trattandosi di successione disposta per legge, l'Opafs, non potrebbe avere e non avrebbe interessi ad opporsi all'espromissione, mentre l'opposizione dell'ente successore dovrebbe essere in ogni caso sostenuta dalla prova di un concreto interesse alla permanenza in giudizio del dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 110, Cod. Civ. art. 111, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)