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Sez. 6, Sentenza n. 12378 del 07/07/1989 Ud. (dep. 18/09/1989) Rv. 182092 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA.*
Stato
decisa il 1989-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182092-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA.*

Il principio secondo cui per la Determinazione della pena nel delitto tentato il giudice non deve operare una diminuzione di pena su quella fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, ma deve fissare la pena spaziando discrezionalmente tra il minimo della pena stabilita per quest'ultimo delitto ridotta di due terzi ed il massimo costituito dalla pena massima, pure stabilita per il delitto consumato, ridotta di un terzo, significa solo che il giudice può operare in modo sintetico, senza scindere il momento della Determinazione della pena per il delitto oggetto del tentativo da quello della diminuzione a norma dell'art. 56 cod. pen.; ma quando - come nella specie - distingue i due momenti, il giudice non può che operare in modo conseguente ed enunciare le ragioni del proprio operato. (V mass n 163165).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)