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Sez. 1, Sentenza n. 26223 del 12/12/2014 (Rv. 633417 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Difetto di tempestiva ricusazione - Invocabilità del motivo della violazione dell'obbligo di astensione in sede di gravame - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633417-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall'art. 52 cod. proc. civ., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice, sicché, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)