Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017 (Rv. 642004 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. - Deducibilità della violazione - Ricusazione - Necessità - Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. c.p.c. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione, è deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c., e non in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 186 bis, Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 52 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)