diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 977 del 09/04/1974 (Rv. 368916 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE D'UNA DELLE PARTI DEL GIUDIZIO DI MERITO - LEGITTIMAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE - DOCUMENTI COMPROVANTI TALE LEGITTIMAZIONE - PRODUZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368916-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA - SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE D'UNA DELLE PARTI DEL GIUDIZIO DI MERITO - LEGITTIMAZIONE AL RICORSO PER CASSAZIONE - DOCUMENTI COMPROVANTI TALE LEGITTIMAZIONE - PRODUZIONE - NECESSITA.*

Il successore a titolo universale della parte nei cui confronti e stata emessa la sentenza di merito, ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione, deve produrre i documenti Atti a provare la sua legittimazione a ricorrere, sotto pena di inammissibilita del ricorso, da dichiararsi anche d'ufficio, per difetto di prova sulla legittimazione all'impugnazione. (Conf 757'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)