Sez. L, Sentenza n. 5062 del 09/09/1981 (Rv. 415857 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE AD OPERA DI SOGGETTO QUALIFICATOSI EREDE D'UNA DELLE PARTI DEL GIUDIZIO DI MERITO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE AD OPERA DI SOGGETTO QUALIFICATOSI EREDE D'UNA DELLE PARTI DEL GIUDIZIO DI MERITO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
Incombe a chi ricorre per Cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che fece parte del precedente giudizio di merito, l'Onere di dare la prova - per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ. - del decesso della parte originaria, nonché della propria asserita qualità, e cioè dei presupposti che dovrebbero legittimare la successione nel processo e, quindi, la proposizione dell'impugnazione in proprio nome. Con la conseguenza che, in difetto di tale prova il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per Mancanza di prova della legittimazione ad impugnare. (Conf. 6096/78, mass. N. 395915; (Conf. 1711/77, mass. N. 385425; (Conf. 0588/77, mass. N. 384135; (Conf. 0209/75, mass. N. 373398; (Conf. 977/74, mass. N. 368916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)