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Sez. L - , Sentenza n. 7 del 02/01/2017 (Rv. 642261 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Personale dipendente da ente locale - Sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 - Poteri del datore di lavoro pubblico di integrare i profili professionali - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642261-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3, comma 6, del c.c.n.l. per il comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999, nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo, non comporta che, in tale operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove categorie, delineato dall'art. 7 dello stesso c.c.n.l., e dal principio dell'accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di appello che aveva escluso che la Regione Campania avesse il potere di attribuire con una delibera la quinta qualifica, e, quindi, la posizione economica B3, a dattilografi, appartenenti alla quarta qualifica, solo perché avevano utilizzato da tempo sistemi di videoscrittura).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999 art. 3 com. 6, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)