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Sez. L, Sentenza n. 9701 del 03/05/2011 (Rv. 617064 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Personale dipendente da ente locale - Sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 - Poteri del datore di lavoro pubblico di integrare i profili professionali - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617064-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, l'art. 3, comma sesto, del c.c.n.l. per il comparto Regioni Autonomie locali del 31 marzo 1999 nel riconoscere al datore di lavoro pubblico la facoltà di integrare i profili professionali previsti dal contratto collettivo non comporta che, in tale operazione, si possa prescindere dal sistema delle corrispondenze tra le precedenti qualifiche funzionali e le nuove categorie, delineato dall'art. 7 dell'accordo collettivo, e dal principio dell'accesso mediante procedura selettiva nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria. Ne consegue che, ove con delibera regionale venga individuato un nuovo ed inedito profilo professionale, il medesimo resta collocato nella stessa categoria del corrispondente inquadramento e non in quella più elevata. (Nella specie, con il passaggio alla nuova classificazione, al dipendente - già inquadrato nella VII qualifica professionale, corrispondente alla categoria D, posizione economica D2 - era stato attribuito il profilo professionale di avvocato, precedentemente non previsto, senza modificazione della posizione giuridica ed economica in godimento; la S.C., in applicazione del suindicato principio, ha rigettato il ricorso contro la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di inquadramento superiore nella categoria D3).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999 art. 3, Contr. Coll. 31/03/1999 art. 13, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)