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Sez. 1, Sentenza n. 3486 del 11/05/2000 Cc. (dep. 20/06/2000) Rv. 216253 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico - Reato di pericolo presunto - Requisiti.
Stato
decisa il 2000-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216253-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE

Il reato di cui all'art.270 bis cod. pen. (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), è un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità occorre, tuttavia, l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune fra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e accompagnato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Ne consegue che la semplice idea eversiva, non accompagnata da propositi concreti e attuali di violenza, non vale a realizzare il reato, ricevendo tutela proprio dall'assetto costituzionale dello Stato che essa, contraddittoriamente, mira a travolgere. Analoghe considerazioni vanno fatte per il reato di cui all'art.272 cod. pen. (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale) per il quale è necessario che l'azione sia idonea a suscitare consensi in un numero indeterminato di persone relativamente non ad un'idea bensì ad un programma violento di eversione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)