Sez. 5, Sentenza n. 46340 del 04/07/2013 Cc. (dep. 20/11/2013) Rv. 257547 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Associazione eversiva con finalità di terrorismo - Elementi costitutivi e distintivi rispetto al reato di associazione sovversiva - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE
Ai fini del "discrimen" tra la fattispecie di cui all'art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) e quella di cui all'art. 270 cod. pen. (associazioni sovversive) è necessario avere riguardo alla natura della violenza utilizzata per perseguire il fine per il quale l'associazione sia costituita, sussistendo la violenza generica nell'associazione ex art. 270 cod. pen. e la violenza terroristica in quella ex art. 270 bis cod. pen., considerato che il terrorismo, ancorché qualificato come finalità dall'art. 270 bis cod. pen., non costituisce, in genere, un obiettivo ma un mezzo o una strategia che si caratterizza per l'uso indiscriminato della violenza, non solo perché accetta gli effetti collaterali della violenza diretta, ma anche perché essa può essere rivolta in "incertam personam" allo scopo di generare panico, terrore, insicurezza e costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbe accettato in condizioni normali. (Fattispecie in cui si è ritenuta l'esistenza di gravi indizi in ordine alla riconducibilità di una associazione sovversiva di matrice anarco-insurrezionalista alla previsione di cui all'art. 270 bis cod. pen., rilevando all'interno della compagine criminosa - ancorché non gerarchizzata - una chiara suddivisione di ruoli fra ideologi e militanti operativi, disponibilità di forme di finanziamento e di un simbolo nonché il proposito, desumibile dai suoi progetti e risultante dalle azioni commesse in esecuzione del programma associativo, di intimidire indiscriminatamente la popolazione, suscitando terrore e panico e non già di indirizzarsi esclusivamente ad obiettivi di elezione allo scopo di ottenere un effetto paradigmatico; la S.C. ha, invece, censurato la decisione del giudice della cautela laddove ha ritenuto l'esistenza di gravi indizi in ordine all'appartenenza dell'indagato a detto contesto associativo, ritenendo insufficientemente motivata la conferma della gravità indiziaria in ordine a vicende in sé poco significative e per di più di carattere estemporaneo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. art. 270 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)