Sez. 3, Sentenza n. 4888 del 03/04/2001 (Rv. 545460 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE | Lettera di patronage - Patrocinante - Assunzione di impegni - Accettazione espressa del creditore oblato - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE
La lettera di patronage con la quale il patrocinante assume degli impegni nei confronti del creditore, rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 cod. civ., non richiede per il suo perfezionamento l'accettazione espressa dell'oblato. Pertanto, una volta intervenuta la proposta (irrevocabile quando sia giunta a conoscenza del destinatario), la conclusione del negozio è impedita solo dal rifiuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)