Sez. 1, Sentenza n. 10235 del 27/09/1995 (Rv. 494118 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Lettera di patronage - Patrocinante - Assunzione di impegni - Contenuto della dichiarazione - Accertamento - Criteri.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
La lettera di patronage con la quale il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza (in base alla quale, avendo contenuto meramente "informativo", una eventuale responsabilità del medesimo può essere affermata alla stregua dei principi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 cod. civ.), ma assume degli "impegni", ha natura di negozio giuridico unilaterale, rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 cod. civ., Pertanto, in tal caso, nella ricerca dell'effettivo contenuto della dichiarazione del patrocinante, trovano applicazione - nei limiti in cui essi possono essere ritenuti applicabili anche ai negozi unilaterali in base a quanto disposto dall'art. 1324 cod. civ. - i principi sanciti dagli artt. 1362 e 1366 cod. civ. e deve, quindi, trovare applicazione il fondamentale principio, valido per tutti i negozi "inter vivos" (i quali, sia pure in diversa misura, sono sempre idonei a fondare l'altrui affidamento), per cui la dichiarazione non può essere intesa nel senso che le ha attribuito l'autore, se questo senso non è quello - fondato sul criterio di reciproca lealtà cui debbono ispirarsi le relazioni sociali - in cui può essere intesa dal destinatario o dai terzi, quando anche costoro siano interessati alla dichiarazione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)