Sez. 2 - , Sentenza n. 49862 del 19/11/2019 Cc. (dep. 09/12/2019) Rv. 277995 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente - Sottoposizione a programma di recupero - Trasgressione delle prescrizioni terapeutiche - Ripristino della misura carceraria - Valutazione di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In caso di avvenuto ripristino, ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della custodia cautelare in carcere nei confronti del tossicodipendente che interrompa o, comunque, mantenga un comportamento contrario al programma di disintossicazione cui ha scelto di sottoporsi in regime di arresti domiciliari presso un centro di recupero, il giudice, laddove intenda aggravare la misura o comunque sostituirla, non ha l'obbligo di valutare preventivamente la presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)