Sez. 2, Sentenza n. 20105 del 11/02/2003 Cc. (dep. 05/05/2003) Rv. 224688 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE | Arresti domiciliari di un tossicodipendente che ha in corso programma di recupero - Violazione degli obblighi imposti col divieto di allontanarsi dalla abitazione - Applicazione della custodia in carcere - Ammissibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
Poiché la legge speciale in materia di repressione del traffico di stupefacenti, D.P.R. 309/90, non contiene alcuna disciplina generale derogatoria del codice di procedura penale al tossicodipendente che ha in corso un programma di recupero, se viola le disposizioni degli arresti domiciliari, può essere ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 c.p.p. Infatti la norma di cui all'art. 97 D.P.R. 309/90 prevede una deroga al cod. proc. pen. per il momento in cui deve essere intrapreso il programma di recupero, costituendo ostacolo solo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ma non quando si siano violate nel corso del programma le disposizioni della detenzione domiciliare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)