Sez. L, Sentenza n. 8304 del 03/04/2007 (Rv. 596204 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Equo indennizzo - Termine massimo di diciannove mesi per l'emissione del provvedimento finale - Rilevanza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di corresponsione dell'equo indennizzo, trova applicazione la previsione del termine massimo di diciannove mesi per l'emissione del provvedimento finale (art. 9 del d.P.R. n.349 del 1994), che risulta coerente con il principio generale dettato con il secondo comma dell'art. 16 della legge n.241 del 1990 e risponde alla "ratio legis" per cui l'inerzia dell'organo deputato ad esprimere il parere non può tornare a danno del cittadino.
Riferimenti normativi: DPR 20/04/1994 num. 349 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 16 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)