Sez. L, Sentenza n. 4658 del 26/02/2009 (Rv. 607164 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Equo indennizzo - Termine massimo di diciannove mesi per l'emissione del provvedimento finale - Rilevanza - Parere del comitato per le pensioni privilegiate - Presupposto necessario - Esclusione - Fondamento - Condizione di promuovibilità dell'azione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
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In tema di corresponsione dell'equo indennizzo, l'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 349 del 1994, nel prevedere che l'Amministrazione deve adottare il provvedimento finale (di accoglimento o rigetto dell'istanza di concessione) entro il termine massimo di diciannove mesi, comporta che, ove il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO) non abbia espresso il proprio parere, l'Amministrazione è tenuta a provvedere ugualmente, dovendosi escludere - in linea con il principio generale dettato dall'art. 16, comma 2, della legge n. 241 del 1991 - che l'inerzia dell'organo deputato ad esprimere il parere possa risolversi in danno del cittadino. Nè può ritenersi che l'omissione del citato parere costituisca ostacolo alla promuovibilità dell'azione giudiziale di accertamento della causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo, la quale ha ad oggetto la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto e non la regolarità del procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 16 com. 2, DPR 20/04/1994 num. 349 art. 3 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)