Sez. 3, Sentenza n. 12394 del 14/12/2016 Cc. (dep. 15/03/2017) Rv. 270352 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Processo concluso con condanna a pena sospesa per il reato dedotto nel titolo cautelare - Ingiustizia della detenzione per la custodia sofferta in relazione a reato circostanziato comportante un termine di fase maggiore rispetto al reato base - Esclusione dell'aggravante - Diritto alla riparazione - Insussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In tema di ingiusta detenzione, con riguardo alla previsione di cui all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non può dare diritto alla riparazione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a custodia cautelare - previa esclusione della circostanza aggravante contestata -, sempre che l'entità della condanna sia superiore alla durata della custodia cautelare subita, mentre, in caso contrario, il diritto alla riparazione sussiste limitatamente alla parte di custodia cautelare che soverchi la misura della condanna. (Fattispecie nella quale la custodia cautelare era stata disposta in relazione al reato di cui all'art. 390 cod. pen. aggravato ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, comportante un termine custodiale di fase più ampio rispetto a quello relativo al reato base ritenuto in sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 390, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)