Sez. 4, Sentenza n. 22359 del 21/04/2011 Cc. (dep. 06/06/2011) Rv. 250314 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Art. 273, comma secondo, cod. proc. pen. - Cause di estinzione del reato - Attualità - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
L'emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale non è consentita nei casi in cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente aver luogo in seguito, a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto. (Fattispecie nella quale la Corte ha negato rilevanza, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, alla circostanza che il ricorrente avesse ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena in ordine al reato relativamente al quale era stato sottoposto a cautela).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)