Sez. 5 - , Ordinanza n. 4614 del 28/02/2018 (Rv. 647275 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Tutela del legittimo affidamento del contribuente - Contemperamento con il rispetto delle regole processuali – Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
La tutela del legittimo affidamento, sancita in materia tributaria dall'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 ed espressione dei principi di cui agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., resta peraltro assoggettata al rispetto delle regole generali del processo, sicché il contribuente che intende contestare una pretesa ritenuta illegittima, anche per violazione dello stesso, ha l'onere di proporre tempestivamente ricorso avverso il relativo atto impositivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso originario proposto soltanto contro la cartella di pagamento e non nei confronti dell'avviso di accertamento, pur ritualmente notificato, emesso dall'Amministrazione dopo l'annullamento in via di autotutela di un primo atto impositivo concernente il medesimo tributo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)