Sez. 5, Sentenza n. 21513 del 06/10/2006 (Rv. 594566 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Attività dell'amministrazione finanziaria - Limite - Principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino - Affermazione - Fondamento - Art. 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - Contenuto - Portata generale - Applicabilità ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall'art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall'art. 1 del medesimo statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa. La previsione dell'art. 10 dello statuto - a differenza di altre che presentano un contenuto innovativo rispetto alla legislazione preesistente - è dunque espressiva di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributario anche prima della legge, sicché essa vincola l'interprete, in forza del canone ermeneutico dell'interpretazione adeguatrice a Costituzione, risultando così applicabile sia ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia ai rapporti fra contribuente ed ente impositore diverso dall'amministrazione finanziaria dello Stato, sia ad elementi dell'imposizione diversi da sanzioni e interessi, giacché i casi di tutela espressamente enunciati dal comma 2 del detto art. 10 riguardano situazioni meramente esemplificative, legate a ipotesi maggiormente frequenti, ma non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti (nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un Comune avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto fonte di legittimo affidamento del contribuente un "accordo" intervento tra il medesimo ed il Comune in tema di TARSU).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)