Sez. U, Sentenza n. 14897 del 21/06/2010 (Rv. 613842 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Ricongiunzione presso l'INPDAP di periodi pregressi di contribuzione maturati in gestioni diverse - Controversia promossa da dipendenti già in pensione - Giurisdizione della Corte dei conti - Devoluzione - Affermazione dell'obbligo della gestione previdenziale pregressa (del settore privato) di trasferire i contributi all'INPDAP - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La controversia, promossa da dipendenti (nella specie, ex dirigenti dell'ENEA) già in pensione alla data di proposizione del ricorso, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritti presso l'INPDAP (con decorrenza dalla nomina a dirigenti) e l'affermazione della correlata obbligazione dell'Istituto di riconoscere il trattamento pensionistico del settore pubblico, in ciò traducendosi l'obbligo "di ricevere e convalidare" la contribuzione già versata presso la precedente gestione dell'INPDAI, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi ritenere che l'affermazione del corrispondente obbligo dell'ente previdenziale del settore privato di trasferire i contributi già versati abbia natura meramente strumentale e non configuri un'autonoma o concorrente domanda soggetta alla disciplina di cui agli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)