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Sez. T, Sentenza n. 22419 del 04/08/2025 (Rv. 676146-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Ritenute sugli interessi - Nozione di banca corrispondente ex art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Coincidenza con il soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi - Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2025-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676146-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di ritenute sugli interessi da operarsi ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, la nozione di "banca corrispondente", incaricata della collocazione nel mercato delle quote di fondi comuni di investimento esteri, non coincide necessariamente con quella di "soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi".

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)