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Sez. T, Sentenza n. 4427 del 20/02/2025 (Rv. 674127-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Ritenute alla fonte - Esenzione degli interessi ex art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Finalità - Doppia imposizione - Finanziamento indiretto - Accertamento del possesso dei requisiti soggettivi - Beneficiario effettivo - Necessità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674127-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

La previsione dell'art. 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, che esonera dalla ritenuta alla fonte (di cui al precedente comma 5) gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese italiane, è volta a favorire l'accesso al credito estero da parte degli operatori residenti, eliminando il rischio di una doppia imposizione giuridica degli interessi, che verrebbe altrimenti traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali; ne consegue che, nel caso di finanziamento "indiretto", caratterizzato dall'interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma è poi tenuto a retrocederli ad un terzo (sostanziale erogatore), il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma va accertato con riferimento a quest'ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)