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Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185890 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - SINDACO CHE NON INTERVENGA PER IMPEDIRE ATTIVITÀ DISTRATTIVE POSTE IN ESSERE DA AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO NEL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185890-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - SINDACO CHE NON INTERVENGA PER IMPEDIRE ATTIVITÀ DISTRATTIVE POSTE IN ESSERE DA AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO NEL REATO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA - SUSSISTENZA.*

Dal disposto degli artt. 2403 e 2404, comma secondo, cod. civ., si deduce che il sindaco, anche individualmente nell'Esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza, ha il dovere di intervenire tutte le volte in cui gli amministratori della società (facendo od omettendo) violino la legge generale ed in particolare la legge penale. Ne consegue che nel caso in cui un sindaco abbia conoscenza di attività distrattive poste in essere da amministratori, egli ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione e, in Mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione eventualmente commesso. (V mass n 184141; (V mass n 184140).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Civ. art. 2403, Cod. Civ. art. 2404, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)