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Sez. 5, Sentenza n. 5927 del 21/11/1989 Ud. (dep. 24/04/1990) Rv. 184141 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DOLO - DOLO EVENTUALE - SINDACO - OMISSIONE DI DOVERI - DISORDINATA TENUTA LIBRI CONTABILI - ACCETTAZIONE RISCHIO - DOLO EVENTUALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184141-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DOLO - DOLO EVENTUALE - SINDACO - OMISSIONE DI DOVERI - DISORDINATA TENUTA LIBRI CONTABILI - ACCETTAZIONE RISCHIO - DOLO EVENTUALE - SUSSISTENZA.*

In tema di bancarotta, non può essere esclusa la configurabilità del dolo eventuale nell'ipotesi in cui un membro di collegio sindacale abbia consapevolmente omesso di esercitare i doveri impostigli dalla legge con la previsione della conseguente tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili da parte degli amministratori della società ed abbia accettato il rischio che, anche a causa della sua condotta omissiva, venisse posta in essere la bancarotta fraudolenta documentale. Nel dolo eventuale, infatti, si considerano voluti non solo i risultati che l'agente abbia posto come fine ultimo dell'Azione, ma anche quelli che sono previsti quale conseguenza del proprio comportamento. Ciò avviene non solo ogni qualvolta tali risultati appaiono certi, ma altresì quando appaiono probabili. (V mass n 145219; (V mass n 181195; (V mass n 167865).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)