Sez. 5, Sentenza n. 2314 del 16/10/2015 Ud. (dep. 20/01/2016) Rv. 265710 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Violazione dell'art. 161 comma quarto cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello - Nullità a regime intermedio - Deducibilità - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. nella notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello rientra nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio cosicché deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha precisato che la notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. è consentita, ma non imposta, nel caso di temporanea assenza dell'imputato presso il domicilio eletto ravvisando, al più, una irregolarità procedurale nella successiva notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notifica presso il difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)