Sez. 4, Sentenza n. 8592 del 10/02/2016 Ud. (dep. 02/03/2016) Rv. 266369 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Decreto di citazione in appello - Notifica al difensore ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. - Nullità a regime intermedio - Deducibilità.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)