Sez. 2, Sentenza n. 590 del 22/03/1962 (Rv. 250915 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - AZIONE PERSONALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - AZIONE PERSONALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
La domanda diretta alla esecuzione coattiva in Forma specifica dell'Obbligo di contrarre (nella specie, Obbligo di retrocessione o di ritrasferimento della proprieta di un immobile) ha sempre natura personale in quanto diretta a far valere un diritto di obbligazione, nascente da contratto, esperimentabile, percio, nei soli confronti di chi ha assunto l'obbligazione e non di chiunque si trovi nel possesso dell'immobile contestato. (Conf 3338/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)