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Sez. 2, Sentenza n. 590 del 22/03/1962 (Rv. 250915 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - AZIONE PERSONALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1962-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250915-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - AZIONE PERSONALE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

La domanda diretta alla esecuzione coattiva in Forma specifica dell'Obbligo di contrarre (nella specie, Obbligo di retrocessione o di ritrasferimento della proprieta di un immobile) ha sempre natura personale in quanto diretta a far valere un diritto di obbligazione, nascente da contratto, esperimentabile, percio, nei soli confronti di chi ha assunto l'obbligazione e non di chiunque si trovi nel possesso dell'immobile contestato. (Conf 3338/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)