Sez. 2, Sentenza n. 3266 del 10/10/1969 (Rv. 343289 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - EFFETTI - CORRESPONSIONE DELLE PARTICOLARI PROVVIDENZE POSTE A CARICO DELL'INAM - OBBLIGO SOSTITUTIVO DEL DATORE DI LAVORO*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - EFFETTI - CORRESPONSIONE DELLE PARTICOLARI PROVVIDENZE POSTE A CARICO DELL'INAM - OBBLIGO SOSTITUTIVO DEL DATORE DI LAVORO*
Il datore di lavoro che abbia licenziato una dipendente in violazione delle norme a tutela della maternita nel rapporto di lavoro - cosi impedendole di poter beneficiare delle particolari provvidenze poste a carico dello INAM -, e tenuto, a corrisponderle, in luogo dello ente.*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 6, Legge 26/08/1950 num. 860 art. 17, Legge 21/03/1953 num. 568 art. 27, Legge 21/03/1953 num. 568 art. 28, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)