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Sez. 2, Sentenza n. 3266 del 10/10/1969 (Rv. 343289 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - EFFETTI - CORRESPONSIONE DELLE PARTICOLARI PROVVIDENZE POSTE A CARICO DELL'INAM - OBBLIGO SOSTITUTIVO DEL DATORE DI LAVORO*
Stato
decisa il 1969-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343289-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - EFFETTI - CORRESPONSIONE DELLE PARTICOLARI PROVVIDENZE POSTE A CARICO DELL'INAM - OBBLIGO SOSTITUTIVO DEL DATORE DI LAVORO*

Il datore di lavoro che abbia licenziato una dipendente in violazione delle norme a tutela della maternita nel rapporto di lavoro - cosi impedendole di poter beneficiare delle particolari provvidenze poste a carico dello INAM -, e tenuto, a corrisponderle, in luogo dello ente.*

Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 6, Legge 26/08/1950 num. 860 art. 17, Legge 21/03/1953 num. 568 art. 27, Legge 21/03/1953 num. 568 art. 28, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)