Sez. L, Sentenza n. 1773 del 15/03/1986 (Rv. 445092 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE - ESCLUSIVA REGOLAMENTAZIONE NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204 - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI VERSARE LA RETRIBUZIONE - DETRAZIONE DELL'INDENNITÀ CHE L'INAM AVREBBE DOVUTO CORRISPONDERE PER IL PERIODO DI ESTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE MADRE - ESCLUSIVA REGOLAMENTAZIONE NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204 - CONSEGUENZE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI VERSARE LA RETRIBUZIONE - DETRAZIONE DELL'INDENNITÀ CHE L'INAM AVREBBE DOVUTO CORRISPONDERE PER IL PERIODO DI ESTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - INAMMISSIBILITÀ.*
L'illegittimo licenziamento della lavoratrice-madre esula dalla disciplina del recesso privo di giusta causa o giustificato motivo, di cui alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, e trova esclusiva regolamentazione nella legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici-madri, la quale fa carico al datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni della impresa, di "ripristinare" il rapporto, e, quindi, di versare la retribuzione per tutto il tempo intercorrente dal licenziamento illegittimo fino a quello che venga successivamente legittimamente intimato, senza alcuna possibilità di detrazione dell'indennità che l'INAM avrebbe dovuto corrispondere, ma in concreto non abbia corrisposto, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, qualora non risulti che tale mancata erogazione non sia imputabile al comportamento del datore di lavoro medesimo. (V 3266/69, mass n 343289).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)